La dura vita del maiale laurinese ai tempi di Alfonso II D’Aragona

Ben 19 dei 229 Statuti antichi laurinesi sono dedicati al maiale, anzi al porco se vogliamo chiamarlo con il suo vero nome pro tempore. Erano assoggettati, gli animali e i padroni, ad una regolamentazione capillare, alle volte addirittura ferrea. Se ne dà un quadro sintetico.

Se i porci erano scoperti nei pressi della fontana del Signor Risi o de Laurentiis o nei transiti delle acque, il padrone era assoggettato ad una multa di 1 tarenus (tarì); il custode a ben 4 tareni, cioè quasi al valore di mezza vacca.

Le carni suine non di prima scelta (infectae), sia di scrofe sia di verri, insomma senza distinzione di sessi, dovevano essere vendute un terzo in meno  e, comunque, si era soggetti ad una multa di 15 tareni.

Nessuno poteva pesare le teste , i piedi e i gamboni di qualunque animale, fuorchè le teste dei porci, che, in ogni caso, dovevano essere vendute, anch’esse,un terzo in meno.

Dalla qualcosa si evince che ‘u pere e ‘u muss, fantastica e popolare elaborazione, o non era conosciuto o il cui uso ancora non era penetrato nella nostra Universitas.

I responsabili di furti di maiali erano soggetti alla multa di un augustale (cioè di una vacca); se erano indigenti, o frustati o puniti, per compensare il danno, secondo quanto stabilito dal Luogotenente o da Padrone della Terra Laurini.

Non è detto se il numero delle frustate dipendesse dal peso dell’animale.

Anche i Porcarii, cioè gli allevatori di porci, erano soggetti a multe, il cui importo era equamente diviso tra tutti i cittadini dell’Univesitas.

Nessuno poteva condurre i porci a pascolare nelle Difese del Patre e di Pescorubino.

Nessuno poteva tenere nella Civitas porci campenses, cioè residenti nei campi, dalla metà di marzo alla metà di ottobre. Pena: un augustale!, da dividersi tra il Luogotenente e i Baiuli.

I porci mandarini, poi, sia maschi, sia femmine, dopo aver sopportato quello che avevano sopportato, erano, per di più, soggetti a particolari restrizioni. Non più di due se ne potevano tenere. I porcelli potevano essere tenuti solo un mese, trascorso il quale, la scrofa poteva rimanere con un solo porcello, o una sola porcella. Chi manteneva due porci, non poteva tenere la scrofa col porcello. Insomma, statuita la legge delle pari opportunità, poi, nel contempo, era sancita la discriminazione. Un po’ come la doppia preferenza alle ultime elezioni amministrative.

Chi compra porci da Alienigeni, con la A maiuscola (esterofilia), cioè non da nativi del luogo, non osi condurli nelle terre del Comune nelle quali vi siano alberi da frutto, se non prima, alla presenza del Camerario, del Sindaco, dei Giudici, abbiano presentato un istrumentum publicum o due degni testimoni fidati, che dicessero firmiter (fermamente, senza esitazione alcuna), e sotto Giuramento, che il venditore non riservò per sé alcuna porzione degli stessi porci e ci fosse un colludium, cioè una qualche forma di rapporto, evidentemente con i compratori.

Chi avesse contravvenuto alla norma, avrebbe perso i porci, così come se fosse stata provato il colludium sopradetto. Se proprio li avessero voluto  tenere, avrebbero dovuto pagare una cauzione fidejussoria dello stesso valore della merce, che sarebbe stata equamente divisa tra la Curia del Signore e l’Universitas.

Se un gregge di più di dieci porci fosse stato trovato negli orti piantati a cavoli o ad altri ortaggi, nei vigneti, nelle foreste, nelle difese, nelle chiuse bisognava sganciare 30 tareni alla Curia e 30 al Signore. Se è scoperto in un uliveto sulle cui piante vi è il frutto dal primo ottobre, e fin quando il padrone non abbia rinunciato a raccoglierlo, una esigua multa di 2 tareni; nei noceti prima che vengano battuti i frutti e nel periodo in cui lo stesso frutto si stacca, 2 tareni alla Curia e 2 al Signore. Di notte il doppio. Nei pereti e nei meleti solo 2 grani + 2: insomma la Curia e il Signore come un’auto cabriolet.

Contro i Mandarini (con la M maiuscola, come a dire i Signori Porci), ovviamente di sesso maschile e femminile, scovati nelle vigne, negli orti, nei querceti, nei castagneti, nei noceti, nelle difese solo 5 grani alla Curia ed il corrispettivo del danno arrecato al padrone. La stessa multa se sono senza mancone, cioè il serracchio al muso (che sia di nove palmi, per carità!).

E’ stabilito ancora che nullus homo de Laurino, da giugno al ottobre compreso, potesse condurre più di 4 porci per via de aquam, cioè nelle vicinanze di torrenti che, poi, sfociano nel fiume, e potesse andare fino alla via di Santo Stefano, per il vallone della festola, per la Ragiam (forse Granciam) di San Domenico, per la via di maestro Antonello, se non passando e ritornando per le pubbliche strade: pena da capestro, 1 Augustale, da dividersi tra i Baiuli e l’Universitas.

Infine una primizia specifica per i cittadini e l’Universitas Terre Laurini. Con il consenso e l’espressa licenza del Regio Capitano, cioè del rappresentante del  Dominus Rex  Alfonso Secundo de Aragonia, inclito et invictissimo (……….), è istituito anche il Libro del Catasto dei porci esteri, cioè quelli comprati o avuti da non nativi o dagli stessi Concives, concittadini. Forse erano soggetti a tassazione separata.

Ma, alla fine, il paziente lettore, chiederà: ma chi era il porcus Mandarinus e la scrofa Mandarina, cioè il Signor Porco e la sua Gentile Consorte? Erano porci castrati, teneri e grassi, destinati al macello.

Sic transit gloria mundi! Come sono passeggere le cose del mondo!

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